Così celebriamo la giornata contro la violenza sulle donne
FERNANDA D’AMBROGIO E CECILIA GRADASSI *
La violenza dovrà essere argomento di analisi anche del giudice della famiglia: la riforma Cartabia del processo civile, approvata dal Parlamento il 24 novembre, introduce ( finalmente) un unico modello processuale e racchiude la competenza degli affari delle persone, dei minorenni e delle famiglie nel tribunale ordinario, specializzato.
La svolta è epocale.
E lo è davvero perché non potrà più dirsi – come è stato più volte evidenziato anche nel corso della prima diretta Facebook sulla pagina del Dubbio, organizzata dalla Commissione integrata per le pari opportunità del Consiglio nazionale forense con l’associazione D. i. Re, Donne in rete contro la violenza, – che «il giudice civile, nel procedimento di famiglia, non riconosce la violenza». Fino a ieri, infatti, un episodio di violenza allegato e/ o accertato in seno ad un processo familiare e minorile non aveva rilievo ovvero non determinava il mutamento delle regole processuali e, pertanto, anche la richiesta di risarcimento danni per responsabilità endo- familiari per fatti di violenza non poteva avere ingresso nei procedimenti di famiglia perché soggetta ad un diverso e separato rito mentre a seguito della riforma potrà essere inserita nella domanda che definisce la vicenda separativa. Al comma 24 lett. c) del testo varato, che attribuisce e fissa le competenze alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene, invero, ricompreso “il risarcimento del danno endo- familiare”.
Non solo. Con la previsione di cui alla lett. b) del comma 23, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari disciplinati dagli artt. 342 bis e ss. cod. civ. assumono una funzione anche incidentale nel corso del processo prevedendosi, oltremodo, che le medesime misure di prevenzione e salvaguardia emesse in sede civile debbano coordinarsi con misure o atti resi da altre Autorità giudiziarie, anche inquirenti.
Ma v’è di più: quando si è in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere dovranno essere abbreviati i termini processuali nonché dettate specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria, aspetto vieppiù evidenziato dalla Sen. Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Ancora. La mera allegazione della violenza escluderà la comparizione personale dei coniugi all’udienza presidenziale così come la praticabilità della mediazione familiare.
L’accertamento giudiziale in ambito civile della violenza investirà, quindi, il provvedimento di affidamento del minore ed inciderà sulla valutazione della responsabilità genitoriale.
L’ascolto del minore diventa un punto centrale del processo in ossequio al principio di cui all’art. 31 della Convenzione di Istanbul che impone di considerare l’ascolto del minore, diventa un punto centrale del processo rendere effettivo il principio dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul che impone di considerare sempre la violenza assistita prima di decidere sull’affidamento dei figli minori.
Insomma, questa riforma è un importante passo avanti verso una tutela effettiva delle vittime di violenza.
* COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPURTINITÀ DE CNF