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«La riforma del diritto di famiglia è epocale: un traguardo di giustizia»

GENNARO GRIMOLIZZI

Occorre essere intellettualmente onesti. La riforma civile riguardante i minori e la famiglia, passata al Senato lo scorso 21 settembre, è un passo in avanti. Prima di tutto per i cittadini. «È una riforma epocale». L’avvocata Maria Giovanna Ruo di Cammino ( Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) con la chiarezza che la contraddistingue, non usa giri di parole. È davvero singolare quindi che una parte della magistratura abbia puntato i piedi e dato vita ad una sorta di ostracismo, come stigmatizzato dal Cnf. Avvocata Ruo, perché si tratta di una riforma epocale?

Costituisce la conclusione di un percorso pluriennale e complesso. Il progetto è maturo e scaturisce da un confronto che inizia più di vent’anni fa, portando a compimento l’autonomizzazione del settore e riconoscendogli dignità per tutte le peculiarità che presenta. Giurisdizione non solo di torti o ragioni, ma che guarda al futuro per la ricostruzione di relazioni in funzione soprattutto dei soggetti vulnerabili. Costituisce un traguardo di giustizia per i cittadini, soprattutto per i minori e le loro famiglie. È una riforma auspicata da anni a partire dagli avvocati che si occupano della materia e da moltissimi utenti. Questi ultimi sono costretti a fare i conti con le strette maglie di un sistema non rispondente alla domanda di giustizia per irragionevolezza e vetustà. Con questa riforma si è messo ordine rispetto ai difetti del settore? Con questa riforma si pone buon rimedio a tutti i mali che affliggono il settore: polverizzazione dei riti, pluralità di giudici diversamente composti, prassi distorsive. Da lustri auspico la reductio ad unitatem dei procedimenti di famiglia e il giudice unico, la piena attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo. I procedimenti sono troppi e animati da logiche diverse, alcune volte inconciliabili. Con il risultato di appesantire gli uffici con dilatazione dei tempi e di costi anche per le persone coinvolte nella crisi delle relazioni familiari. Si tratta di situazioni che pretenderebbero la presa in carico olistica da parte del sistema giudiziario, assicurando provvedimenti univoci ed efficaci in tempi brevi. Il settore soffre, invece, di una “polverizzazione” dei riti. Tra le conseguenze l’impossibilità di riunire i procedimenti simultaneamente pendenti che riguardano le stesse famiglie e persone anche minori di età. Gli esempi che si possono fare sono diversi.

Dica pure… Sono emblematici i casi di violenza endofamiliare di cui siano testimoni e vittime anche figli minorenni. Situazioni delicatissime che necessitano di tutela immediata ed efficace ma da cui possono scaturire più procedimenti in sede civile, gli ordini di protezione, disciplinati secondo rito proprio latamente cautelare, se la vittima è coniugata, separazione giudiziale, secondo il rito proprio. Se non è coniugata, procedimento per stabilire mantenimento e affidamento dei figli minorenni. In tal caso un rito camerale “corretto” con svariate invenzioni della giurisprudenza di merito diversificate nel territorio nazionale perché difetta la normativa processuale ed eventuale procedimento ordinario per vedere riconosciuto il proprio diritto agli alimenti secondo la cosiddetta Legge Cirinnà, se vi sono i presupposti. La riforma, inoltre, elimina le incostituzionali differenziazioni nella tutela processuale dei diritti dei figli di genitori non coniugati rispetto a quelli nati nel matrimonio nei procedimenti sulla crisi della relazione genitoriale a otto anni dalla Riforma sulla filiazione che li ha quasi parificati sul piano sostanziale. I figli debbono avere le stesse garanzie nel processo, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno. E finalmente viene estesa anche a questi figli la negoziazione assistita, deflazionando il ricorso alla giurisdizione: ne sono infatti ancora oggi esclusi.

Il rito è disegnato come “camerale rinforzato”?

Certo. Tale rinforzo è dato dalle garanzie processuali del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compresa la persona di età minore cui assicura rappresentanza e difesa autonoma, se in conflitto di interessi con i genitori. In tal caso, le sarà nominato d‘ ufficio un curatore speciale, che per lo più è un avvocato che farà valere nel processo i suoi diritti nel suo interesse. A questi potranno essere attribuiti anche specifici compiti extraprocessuali nell’interesse della persona di età minore. Ad esempio colloqui con terapeuti o con le autorità scolastiche. Viene riformato totalmente l’articolo 403 del Codice civile, che consente che la pubblica autorità allontani minori dalle famiglie in situazioni di emergenza, ma non prevede immediati interventi del giudice, integrazione del contraddittorio, diritti di difesa.

Stop alle discriminazioni

«LA RIFORMA ELIMINA LE INCOSTITUZIONALI DIFFERENZIAZIONI NELLA TUTELA PROCESSUALE DEI DIRITTI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI RISPETTO A QUELLI NATI NEL MATRIMONIO NEI PROCEDIMENTI SULLA CRISI DELLA RELAZIONE GENITORIALE A OTTO ANNI DALLA RIFORMA SULLA FILIAZIONE CHE LI HA QUASI PARIFICATI SUL PIANO SOSTANZIALE » Un procedimento inquisitorio che sopravvive tutt’oggi fuori dal dettato costituzionale del giusto processo. E, purtroppo, di esempi ce ne sarebbero ancora vari. Finalmente è previsto il giudice unico, prossimo perché articolato in sezioni circondariali per la maggior parte dei procedimenti in cui giudica in composizione monocratica e collegiale in sede distrettuale.

L’esperienza ed il modello del giudice monocratico sono confortanti? Tale modello anche in materie delicatissime, come quelle dell’area del pregiudizio, si pensi ai casi di violenza, abuso di mezzi di correzione, psicopatologie dei genitori e loro dipendenze, è già sperimentato in separazione e divorzio, dove i provvedimenti provvisori ed urgenti sono assunti dal Presidente e poi quelli modificativi durante il procedimento dal Giudice Istruttore. Il Giudice tutelare, monocratico, oggi autorizza l’interruzione della gravidanza di minorenni giovanissime e limita i diritti personalissimi di soggetti vulnerabili in condizioni di non piena capacità naturale. Onestamente, non comprendo quale sia lo scandalo di esportare il modello anche in altri procedimenti, renderli più snelli, tanto più che tutti i provvedimenti è previsto che siano reclamabili al collegio. Si tratta di un modello che snellisce la giurisdizione e mi sembra ne diminuisca i costi. Oserei dire che è in re ipsa che un giudice costi meno di tre. E non mi sembra che proliferino, in separazione e divorzio, i reclami. Spesso un provvedimento equilibrato, anzi, costituisce la base per un buon accordo. Lei si definisce un’operaia del diritto. Il suo impegno, le sue proposte per riformare il diritto di famiglia risalgono a oltre 10 anni fa. I temi che ha posto sempre all’attenzione sono stati presi in considerazione in questa riforma. È soddisfatta? The long long way to il giusto processo minorile, così intitolai un mio articolo 11 anni fa. Era il 2010. Ma ancora prima avevo proposto l’unificazione dei riti. Correva l’anno 2006). E’ triste constatare che a distanza di tanti lustri il percorso di giurisdizionalizzazione del processo minorile non si sia ancora compiuto, nonostante oggi sia largamente condiviso che i procedimenti in area famiglia e minori riguardino diritti personalissimi di rango costituzionale, mi riferisco agli articoli 2, 3, 30, 31 e 32 della Costituzione, di persone che, per età o altre condizioni personali, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità e necessitano di tutela rafforzata e di piena attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo. Invece si tratta di procedimenti disciplinati dalle poche e scarne regole del procedimento camerale, insufficienti a garantire pieno contraddittorio e diritti di difesa di tutte le parti, compresi i figli minorenni ai quali non viene sempre nominato un curatore speciale anche nei procedimenti che riguardano la cosiddetta area del pregiudizio disciplinati dagli articoli 330 e 336 del Codice civile.

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