Consiglio di Stato e Tar, in udienza riecco i difensori
IERI LE LINEE GUIDA, DAL 30 MAGGIO IL PROCESSO A DISTANZA
Sono state pubblicate sul sito della giustizia amministrativa le nuove linee guida del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi sul processo amministrativo, con la discussione da remoto degli avvocati. Le prime discussioni si terranno a partire dalle udienze del 3 giugno. Questa fase terminerà il 31 luglio, data a partire dalla quale si dovrebbe tornare alla celebrazione delle udienze «in presenza».
Determinante per l’approvazione è stato l’apporto dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti, la cui vicepresidente Daniela Anselmi ha partecipato al tavolo di lavoro e fornito osservazioni per garantire un nuovo corso condiviso della giustizia amministrativa. Le linee guida sulla discussione da remoto saranno inoltre affiancate da un protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avvocatura generale dello Stato e le associazioni degli avvocati amministrativisti, «teso a responsabilizzare le parti verso un’applicazione della legge e delle presenti linee guida informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale», «in uno sforzo corale che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa, si confida ultima, fase processuale “emergenziale». Le linee guida forniscono una serie di indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 4 del dl 28/ 2020, per permettere l’organizzazione dell’udienza lo svolgimento del contraddittorio. In particolare, si analizza il rapporto con il precedente dl e si prevede che, «se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l’art. 4, comma 2, del d. l. n. 28/ 2020 con tutte le sue previsioni “interne” in tema di discussione orale e di modalità alternative alla discussione orale», se invece «nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica esclusivamente l’art. 84, comma 5, del d. l. n.
18/ 2020, e cioè il processo cd. cartolare con termine sino a due giorni liberi dall’udienza per il deposito di brevi note». Quanto alle note d’udienza alternative alla discussione, si prevede siano «inedita ed eccezionale misura, fruibile dalle parti solo quando le parti, singolarmente o congiuntamente, abbiano chiesto la discussione, o il presidente l’abbia disposta d’ufficio. Il Legislatore ha messo cioè a disposizione delle parti, che per motivi tecnici non possano o non vogliano fruire del collegamento da remoto, un’ulteriore chance di trattazione cartolare, anche al fine di disincentivare radicali opposizioni alla discussione orale destinate a “scaricarsi” sulla economicità e celerità del processo». In questo caso le note devono essere «brevi», «depositate con anticipo rispetto al giorno d’udienza» e che «a mezzo di esse possano essere svolte tutte le considerazioni ammesse in udienza».
IL RICORSO ESCLUSIVO ALLE DISCUSSIONI DA REMOTO TERMINERÀ IL 31 LUGLIO, QUANDO DOVREBBE TORNARE POSSIBILE CELEBRARE “IN PRESENZA” I GIUDIZI IN AMBITO AMMINISTRATIVISTICO